Tiket sanitario e esenzioni anche per le cure termali

Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione Lombardia.
Sono soggetti al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, soggetti minori di anni 14 etc., indipendentemente dal reddito familiare).

Il ticket per la compartecipazione alla spesa sanitaria è dovuto per:

  • le prestazioni di specialistica ambulatoriale,
  • l’assistenza farmaceutica,
  • alcune prestazioni di Pronto Soccorso,
  • le cure termali.

Consultando questo link (http://bit.ly/2viDKID) è possibile accedere a tutte le informazioni e alle tabelle descrittive relative

Le cure termali

Come visto anche le cure termali rientrano nel computo dei ticket dovuti per la compartecipazione alla spesa sanitaria. Le patologie trattabili e il relativo ciclo di cure consigliato è consultabile a questo link http://bit.ly/2vM6r19 mentre l'elenco completo delle prestazioni erogabili a questo indirizzo http://bit.ly/2wGQnuV.

In Lombardia sono attivi 13 centri termali: le Terme di San Omobono Imagna e Trescore Balneario in provincia di Bergamo, quelle di Angolo, Boario, Franciacorta, Sirmione e Vallio nel bresciano, le mantovane Airone, nel pavese le Terme di Miradolo, Rivanazzano, Salice e President di Salice Terme e quelle di Bormio in provincia di Sondrio.

Le cure termali, o cure idro-fango-termali, utilizzano come mezzo curativo esclusivo acque minerali in differenti forme (fluente, aerosolizzata, micronizzata, vaporizzata) o loro derivati, quali fanghi e muffe. Queste acque hanno una riconosciuta efficacia terapeutica nelle differenti fasi di prevenzione, cura e riabilitazione di alcune malattie (reumatiche, otorinolaringoiatriche, broncopneumologiche, dermatologiche, ginecologiche, dell’apparato urinario, vascolari e dell'apparato gastroenterico).

La terapia termale, che non è alternativa o sostitutiva al trattamento farmacologico, può portare a benefici evidenti già al termine del ciclo terapeutico, anche se la sua azione più importante si realizza a distanza: diminuiscono il numero degli episodi di riacutizzazione e la loro intensità, migliorano i sintomi tra una riacutizzazione e la successiva.

Paradossalmente, nel corso delle cure e nel periodo immediatamente successivo i sintomi possono riacutizzarsi, ma non è un segnale negativo o allarmante: infatti esprime il processo di adattamento dell’organismo alla cura (crisi termale).

La cura con le acque minerali, detta anche crenoterapia, può anche essere impiegata in associazione o integrazione con presidi farmacologici. Le acque minerali sono classificate soprattutto in base alle caratteristiche chimiche e fisiche dominanti (concentrazione ionica, radioattività, temperatura, contenuto in solfuri, solfati, cloruri, bicarbonati etc.): ad ogni classe vengono riconosciute azioni terapeutiche comuni. L’autorizzazione ministeriale all’utilizzo terapeutico delle acque minerali non viene data alle classi di acqua ma alle singole sorgenti.

Le controindicazioni alle cure termali riguardano la metodica o il mezzo impiegato e sono per lo più correlate alla natura della patologia, alla fase della malattia o a patologie concomitanti

Per fruire di cure termali è sufficiente la prescrizione, redatta su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, di un medico di medicina generale, di un pediatra di libera scelta o di uno specialista in una delle branche attinenti alle patologie curabili e operante in una struttura dotata di ricettario regionale.

Il Servizio Sanitario Nazionale assicura ad ogni assistito un solo ciclo di cure (12 giorni di cura)nell'anno legale (1° gennaio-31 dicembre) in cui è iniziato il ciclo stesso. Unica eccezione viene fatta per le categoria protette (invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi di guerra e assimilati) che nel corso dello stesso anno legale (1° gennaio – 31 dicembre) possono fruire di un ulteriore ciclo di cure correlato alla patologia invalidante; il numero di sedute giornaliere erogate in regime di convenzione (quindi a carico del Servizio Sanitario) può variare da una singola seduta al giorno (tipica dei cicli di fango-balneoterapia) alle due sedute dei cicli di cure inalatorie, fino ad arrivare alle tre sedute (sia pur a giorni alterni) del ciclo integrato della ventilazione polmonare. Eventuali cure aggiuntive sono a carico del cittadino, ma gli assistiti di Inps e Inail, grazie a uno specifico accordo stipulato dai due enti, possono fruire di alcune cure aggiuntive e di trattamenti non previsti per gli altri assistiti.

Per l’accesso alle cure termali è previsto il pagamento di un ticket fissato dalle disposizioni nazionali.
Nessun pagamento è dovuto da chi sia in possesso di specifica esenzione, mentre gli assistiti parzialmente esenti pagano una quota fissa per ricetta. È il medico prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o specialista in una delle branche attinenti alle patologie curabili) che, su richiesta dell’interessato, indica sulla ricetta di prescrizione il diritto all’esenzione totale o parziale ed il relativo codice.
Nessuna autocertificazione in merito all’esenzione può essere accettata dalle strutture erogatrici accreditate.
Gli assistiti sono tenuti a dichiarare, sotto propria responsabilità, di non aver usufruito nell’anno legale in corso (1° gennaio – 31 dicembre)  di altro specifico ciclo di cure termali connesse alla patologia con oneri a carico del SSN, oppure di averne diritto in quanto invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi di guerra e assimilati.

Di norma l’efficacia della terapia non è influenzata dal periodo dell’anno. Una volta iniziata la cura, il ciclo di terapia termale deve durare 12 giorni in un arco temporale massimo di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni disposte dal medico termale. Quando ne sussista l’indicazione, il ciclo di cura si può prolungare e/o ripetere nel corso del medesimo anno ma con oneri a carico dell’assistito, a meno che non si tratti di invalidi per servizio, invalidi civili, invalidi di guerra e assimilati