Riforma delle Autonomie: istruzioni per l’uso

La Riforma Delrio modifica -in attesa della riforma costituzionale in materia- l’architettura istituzionale degli enti locali: istituisce le Città metropolitane, che saranno rappresentate dal Comune capoluogo, e ridefinisce il sistema delle province che d’ora in poi verranno denominate Enti di area vasta.
In entrambi i casi i Consigli non verranno più eletti direttamente dai cittadini.

CITTA’ METROPOLITANE

Dal primo gennaio 2015 subentreranno alle attuali province. Si configurano come enti territoriali di area vasta, di secondo livello. Corrisponderanno ai rispettivi territori provinciali e avranno funzioni istituzionali di programmazione e pianificazione dello sviluppo strategico, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.

Organi della città metropolitana: a) il Sindaco metropolitano, b) il Consiglio metropolitano; c) la Conferenza metropolitana. Gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito.

Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco della città capoluogo a meno che lo Statuto non preveda l’elezione diretta che richiede però l’approvazione di una legge elettorale e la divisione del Comune capoluogo in più comuni.

 Il consiglio metropolitano sarà composto dal Sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri determinato in base al numero di abitanti (a Milano i consiglieri saranno 24). Resterà in carica 5 anni e avranno diritto di elettorato attivo e passivo esclusivamente i sindaci e i consiglieri dei comuni della città metropolitana. Anche in questo caso lo Statuto può prevedere, a talune condizioni, l’elezione diretta.

I compiti del Consiglio sono sostanzialmente di indirizzo e controllo, ha potere di proposta dello Statuto e poteri decisori finali per l’approvazione del bilancio.

La conferenza metropolitana sarà invece composta dal Sindaco della Città metropolitana e dai Sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. Ad essa spetta l’adozione dello Statuto.

STATUTO CITTA’ METROPOLITANA: dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2014 e disciplina i rapporti tra i Comuni e la città metropolitana per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali. Il compito di approvare lo statuto spetta alla conferenza metropolitana.
Lo Statuto può prevedere l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio, che sarà possibile solo previa approvazione di un’ apposita legge elettorale e la divisione del Comune capoluogo in più comuni

FUNZIONI DELLA CITTA’ METROPOLITANA: i compiti della nuova città metropolitana saranno quelle fondamentali delle Province e ad esse attribuite nell’ambito del processo di riordino e quelle definite “ulteriori funzioni rilevanti della città metropolitana”.
Queste ultime sono:

a)    adozione  di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;
b)    pianificazione territoriale generale, comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e di infrastrutture;
c)    gestione coordinata dei servizi pubblici di ambito metropolitano;
d)    mobilità e viabilità;
e)    promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
f)     promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano
 

SCADENZE:

12 ottobre 2014: elezione del Consiglio metropolitano
31 dicembre 2014: approvazione dello Statuto da parte del Consiglio metropolitano.
1 gennaio 2015: le città metropolitane subentrano alle attuali province
 

LE NUOVE  PROVINCE

Configurate come enti territoriali di area vasta, saranno rette da organismi costituiti con un sistema elettorale di secondo livello ( dunque non eletti direttamente dai cittadini).

Organi delle province: Presidente della Provincia, Consiglio provinciale e Assemblea dei Sindaci. Gli incarichi sono svolti a titolo gratuito.

·         Il presidente della Provincia viene scelto tra i sindaci (il cui mandato non scada prima di 18 mesi) e verrà eletto dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia. Durerà in carica 4 anni. Le giunte provinciali saranno abolite.

·         Il Consiglio provinciale viene eletto, come il Presidente della Provincia, dai Sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia e possono farne parte sindaci e consiglieri comunali in carica nella provincia. Saranno eletti per due anni in base alla popolazione della Provincia (16 componenti nelle province con più di 700.000 abitanti, 12 componenti in quelle con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti; 10 componenti nelle province con popolazione sotto i 300.000 abitanti)

·         L’assemblea dei Sindaci, prenderà il posto della Giunta provinciale, sarà costituita dai Sindaci di tutti i comuni della Provincia e avrà compiti propositivi, consultivi e di controllo.

Nelle province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014, il presidente della provincia  e la Giunta restano in carica per l’ordinaria amministrazione e gli atti urgenti e indifferibili, fino all’insediamento del presidente della provincia eletto.

Nelle altre province gli organi continuano ad operare fino alla loro naturale scadenza (in Lombardia, Pavia e Mantova).

FUNZIONI DELLE PROVINCE: a) Fondamentali e dunque indisponibili da parte delle Regioni che possono solo definire modalità di esercizio; b) non fondamentali esercitabili d’intesa coi Comuni.

Funzioni Fondamentali

a)    pianificazione territoriale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b)    pianificazione dei servizi di trasporto, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, costruzione e gestione delle strade provinciali;
c)    programmazione della rete scolastica;
d)    raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e)    gestione dell'edilizia scolastica;
f)     controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Funzioni non fondamentali

a)    le funzioni di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive e funzioni di predisposizione di documenti di gara.
SCADENZE:

12 ottobre 2014: entro questa data devono svolgersi le elezioni per le Province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014. Per le province il cui mandato scado successivamente al 2014, le elezioni dovranno tenersi entro 30 giorni dalla naturale scadenza.

31 dicembre 2014: l’assemblea dei sindaci approva le modifiche allo Statuto preparate dal nuovo Consiglio provinciale.

1 gennaio 2015: entrano in carica a tutti gli effetti il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio provinciale.