La legge elettorale lombarda è formulata secondo un sistema proporzionale con premio di maggioranza.
Il numero di Consiglieri è fissato a 80 compreso il Presidente. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi.
Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con l’applicazione di un premio di maggioranza: il candidato alla presidenza con il maggior numero di voti ottiene 44 seggi (il 55%) per le liste a lui collegate, che salgono a 48 (il 60%) se ottiene almeno il 40 per cento dei voti.
Un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza, mentre è stato abolito il cosiddetto 'listino bloccato'.
Ogni lista, per essere ammessa, deve essere presente in almeno 5 province diverse. La soglia di sbarramento per ogni singola lista è fissato al 3% su base regionale, a meno che il candidato alla presidenza collegato non abbia ottenuto almeno il 5% dei voti.
La ripartizione dei seggi avviene su base provinciale. Ciascuna delle 12 province lombarde riceve un numero di seggi che varia, in ragione della popolazione, da uno per la provincia di Sondrio (che ha circa 180 mila abitanti) a 25 per la provincia di Milano (che ha 3,2 milioni di abitanti).
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può, a scelta:
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
- votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.
L’elettore può inoltre esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.