Produzione legislativa, collaborazione nell’individuazione delle politiche regionali, controllo sull’attività della Giunta e sull’ attuazione delle leggi, valutando gli effetti delle politiche regionali. Sono queste le principali funzioni attribuite dallo Statuto (art. 14) al Consiglio, il “parlamento” dell’istituzione regionale. In Lombardia, sono 80 i consiglieri regionali eletti per decidere di settori importanti per la vita quotidiana dei 10 milioni di cittadini e che fanno dell’Assemblea lombarda la terza assemblea legislativa del Paese.
“Core business” dell’attività consiliare è l’elaborazione, discussione e approvazione delle leggi regionali. Nei limiti stabiliti dalla Costituzione e con competenza più o meno ampia a seconda delle materie, le leggi approvate dal Consiglio dettano una disciplina valida per tutto il territorio lombardo.
Luogo di eccellenza per la discussione e l’approvazione delle leggi è l’Aula consiliare, l’emiciclo al piano sotterraneo di Palazzo Pirelli, dove gli 80 consiglieri si confrontano, modificano e votano i documenti. Ma prima di approdare in Aula l’iter dei provvedimenti segue una precisa road map all’interno dei 30 piani dell’edificio. A cominciare dalla fase di elaborazione del progetto di legge (principalmente il presidente della Giunta o da parte di ciascun consigliere regionale), e quindi della presentazione dell’iniziativa legislativa al Presidente del Consiglio, cui formalmente il progetto di legge è indirizzato, che assegna i provvedimenti a una o più delle Commissioni consiliari permanenti. E’ in quella sede che il progetto di legge, dopo essere illustrato da un consigliere nominato relatore, viene esaminato, modificato e votato, prima di essere iscritto all’ordine del giorno della seduta dell’Assemblea.
Snodo fondamentale della programmazione lavori è la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari integrata dall' Ufficio di Presidenza, l’organo di governo del Consiglio, formato da due Vice Presidenti e da due Consiglieri Segretari (in entrambi i casi, uno di maggioranza e uno di opposizione) che affiancano il Presidente nell'organizzazione delle attività del Consiglio.
Una volta in Aula, il provvedimento è discusso e può ancora essere modificato, tramite l’approvazione di emendamenti, puntuali modifiche migliorative apportate al testo, prima di essere votato definitivamente e diventare L.R., Legge Regionale dopo la promulgazione e la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL).
Anche la potestà legislativa regionale ha seguito una sua evoluzione in 50 anni di esercizio. Dalla prima fase fondativa, caratterizzata da un cospicuo numero di leggi per legislatura, alla stagione delle successive riforme, alla revisione normativa con accorpamenti in Testi Unici, più agili e aggiornati al testo vigente, fino agli interventi all’insegna della semplificazione.
A partire dai primi anni Duemila, alla produzione legislativa si è affiancata, dapprima in via sperimentale, la funzione di controllo e valutazione. Un ambito in cui il Consiglio regionale della Lombardia è stato antesignano diventando presto punto di riferimento a livello nazionale, con l’istituzione già nella IX Legislatura del Comitato paritetico di controllo e valutazione. Si tratta di organismo bipartisan la cui mission è analizzare l’attuazione delle leggi regionali e verificare gli effetti prodotti dalle politiche allo scopo di migliorare l’intervento pubblico (missioni valutative). Sempre più frequentemente nelle leggi è inserita una “clausola valutativa”, che dispone, dopo un certo tempo dall’approvazione, che la legge sia sottoposta a verifica, sulla base di dati forniti dall’Esecutivo regionale. Vengono esaminate le modalità d’attuazione della legge, consentendo di evidenziare eventuali difficoltà e di valutare le conseguenze che ne sono scaturite per i destinatari diretti e, più in generale, per l’intera collettività regionale. Uno strumento utile per migliorare l’attività legislativa e meglio indirizzare le scelte politiche e l’uso delle risorse regionali.
Un gioco complesso e delicato di equilibrio istituzionale tra organo legislativo ed esecutivo, da cui la democrazia continua ad attingere forza e propositività per il bene della comunità.