Dal primo ottobre i provvedimenti regionali di limitazione al traffico

Sono entrate in vigore il primo ottobre le limitazioni al traffico previste con l'aggiornamento del Piano regionale per il miglioramento della qualità dell’aria (PRIA) che recepisce le linee guida degli accordi tra le regioni del Bacino Padano  di cui fanno parte anche Emilia Romagna, Piemonte e Veneto. Il Piano è lo strumento di pianificazione e programmazione di Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria, mirato a ridurre le emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.
 
Vediamo in sintesi le norme in vigore dal primo ottobre:
 
Euro 0 benzina/diesel e Euro 1-2 diesel E’ vietata tutta l’anno (dal  lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, escluso i festivi  infrasettimanali),  la circolazione per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel, nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.
 
Euro 3 diesel Le limitazioni alla circolazione sono in vigore fino al 31 marzo di ogni anno dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle ore 19.30, nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni di Fascia 2 con popolazione superiore a 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
 
Motocicli e Ciclomotori a due tempi Euro 0Il divieto di circolazione è vigente su tutto il territorio regionale tutto l'anno, 24 ore su 24.
 
Motocicli e Ciclomotori a due tempi Euro 1 –  Le limitazioni sono in vigore fino al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal lunedì al venerdì (esclusi festivi infrasettimanali) dalle 7.30 alle 19.30.
 
Deroghe – Sono esclusi dal fermo della circolazione: veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili; veicoli di interesse storico o collezionistico, motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale ( Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Croce rossa, Polizia municipale e provinciale, Protezione Civile e Corpo Forestale;) veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale , veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.
Sono inoltre derogati dal fermo della circolazione veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti e degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni),  limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale; veicoli blindati destinati al trasporto valori; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie e in possesso di certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli di car pooling; veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
 
Sanzioni e Controlli – La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale. La sanzione prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da 75 a 450 euro.
 
Qui nel dettaglio le indicazioni del Piano regionale per il miglioramento della qualità dell’aria http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-ambiente-e-clima/piano-regionale-interventi-qualita-aria-pria