Come si elegge il Consiglio regionale lombardo: focus sulla legge elettorale vigente

Come viene eletto il Presidente di Regione Lombardia? E i Consiglieri che formano il Consiglio regionale? Come si deve votare alle elezioni regionali? Approfondiamo queste tematiche, partendo dalle leggi regionali che le regolano.

La principale fonte normativa che disciplina le elezioni regionali in Lombardia è la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione”, successivamente modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 38 e dalla legge regionale 19 gennaio 2018, n.3.

Il numero di Consiglieri del parlamento lombardo è fissato a 80, compreso il Presidente della Regione. È proclamato Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Gli altri 79 consiglieri lombardi sono eletti attraverso un sistema proporzionale, con premio di maggioranza, sulla base di liste provinciali concorrenti: in particolare, il candidato alla presidenza che ottiene il maggior numero di voti ha diritto a 44 seggi per le liste a lui collegate, che aumentano a 48 nel caso in cui ottenga almeno il 40% dei voti. Uno dei 79 seggi è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. Se il Presidente della Regione ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi non può essere immediatamente ricandidato.

Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio regionale, deve far parte del Consiglio Regionale almeno un rappresentante di ciascuna delle 12 circoscrizioni provinciali (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese). Anche i seggi sono assegnati in proporzione alla popolazione risultata residente all’ultimo censimento generale nelle circoscrizioni provinciali.

Ci sono delle regole da seguire anche al momento della formazione delle liste: innanzitutto, ogni lista, per essere ammessa, deve essere presente in almeno 5 province diverse. Inoltre, devi esserci equilibrio nella rappresentanza dei generi: le liste provinciali devono essere composte da candidati di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione e, in ciascuna lista, i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale. Non è più necessaria la raccolta firme per il candidato Presidente e per le liste provinciali espressione di forze politiche corrispondenti ai gruppi (escluso il gruppo misto) presenti nel Consiglio Regionale e regolarmente costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni. L’obbligo rimane, invece, per le altre liste provinciali. In caso di elezioni anticipate, il numero di firme richieste è ridotto alla metà. Sono escluse dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del 3% dei voti validi (ma solo nel caso in cui non sia collegato a un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti). Le liste provinciali sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione elettorale e non inferiore a un terzo.

Infine, per quanto riguarda la struttura delle votazioni, l’elettore può esprimere fino a due preferenze, purché di diverso genere. Qualora esprima due preferenze dello stesso sesso viene annullata la seconda. All’interno di un’unica scheda l’elettore può votare:

– per un candidato alla carica di Presidente della Regione;

– per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

– per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (il cosiddetto “voto disgiunto”);

– solo per una lista e in tale caso il voto si intende validamente espresso anche per il candidato Presidente collegato a tale lista. 

 

Grazia Barbieri